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PNRR: pari oppportunità anche per le persone disabili

 PNRR: pari oppportunità anche per le persone disabili

AVV. STEFANO DE MARINIS
of counsel Piselli & Partners

Tra le modifiche più importanti introdotte dalla legge 29 luglio 2021, n.108, in sede di conversione del decreto n. 77, cosiddetto semplificazioni bis, v’è l’espressa estensione ai disabili delle misure volte a garantire la concreta attuazione delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità.

Le aggiunte apportate all’originaria stesura dell’articolo 47, infatti, imprimono valenza specifica alle politiche di inclusione delle persone diversamente dotate nei luoghi di lavoro, in linea con la Strategia sui diritti delle persone con disabilità 2021- 2030, approvata dalla Commissione nello scorso mese di marzo, e con quanto contenuto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) predisposto dal Governo italiano, collegando l’efficace attuazione di tali politiche all’attuazione del l’intero piano di ripresa nazionale.

In questo senso, è prevista, per tutte le procedure di gara inerenti gli investimenti pubblici finanziati non solo con le risorse del PNRR, ma anche con quelle del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) che integra la portata della manovra comunitaria con risorse nazionali, una più pregnante verifica circa l’effettiva osservanza, da parte dei soggetti tenuti, degli obblighi già previsti dalla vigente disciplina; elemento al quale si aggiunge l’introduzione di criteri premiali in caso di adempimento ad essa in modo particolarmente virtuoso, ovvero di impegno a provvedere in tal senso.

Sul punto occorre, infatti, tener conto del fatto che, fin dal 17 gennaio 2000, per partecipare alle procedure relative all’affidamento di contratti pubblici, tutti gli operatori economici sono tenuti ad osservare quanto disposto dalla legge 68 del 1999 che, tra le altre cose, all’articolo 3 prevede l’attribuzione in favore dei soggetti disabili di quote di riserva nelle assunzioni in misura diversificata a seconda delle dimensioni aziendali.

La verifica circa l’effettiva osservanza di tale obbligo era in origine affidata ad una certificazione rilasciata dagli uffici del lavoro, che i concorrenti dovevano produrre in sede di accesso alle gare, adempimento poi sostituito, come la gran parte dell’analoga documentazione, da una dichiarazione sostitutiva dell’interessato, soggetta a successiva verifica.

Per gli investimenti destinati alla ripresa finanziati con risorse comunitarie e/o nazionali allo scopo dedicati, tale regime viene rafforzato dall’articolo 47 prevedendo l’obbligo per l’aggiudicatario di produrre (in via ulteriore ?) la predetta certificazione, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, adempimento al quale si aggiunge, negli stessi termini temporali, quello ancor più impegnativo e sostanziale costituito da una relazione concernente l’assolvimento degli obblighi fissati dalla legge 68, con l’indicazione delle sanzioni e dei provvedimenti in ipotesi intervenuti a carico dell’operatore stesso nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

In caso di mancato assolvimento di tali obblighi è prevista l’applicazione di una penale di natura economica commisurata alla gravità della violazione e proporzionata all’importo o alle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto del tetto fissato dall’articolo 51 (rectius 50, comma 4) della stessa legge.

La predetta relazione va altresì trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, e pubblicata sul profilo di committente (sito internet) della stazione appaltante.

In linea con l’esigenza sottesa all’intera portata del decreto 77, nel senso di attribuire il dovuto peso alla reale qualificazione degli operatori economici che intendano concorrere per l’assunzione di contratti pubblici, specie nel campo dei lavori, la norma altresì prevede, come anticipato, un regime premiale destinato ad operare in sede di accesso alle gare e/o di valutazione delle offerte, per quanti abbiano tenuto standard comportamentali più elevati rispetto ai minimi richiesti dalla legge.

Al riguardo, alcuni parametri sono già noti in quanto indicati dalla legge: l’aver rispettato per l’intero ultimo triennio gli obblighi di cui alla legge n. 68, ovvero impegnarsi ad assumere persone disabili oltre la percentuale minima prevista come requisito di partecipazione. Altri verranno fissati con apposite linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero dei Ministri o delle autorità delegate per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità. Il termine per la relativa adozione sarebbe peraltro già scaduto, essendo fissato in giorni 60 dall’entrata in vigore del decreto legge.

Le scelte del legislatore appaiono comunque in linea anche con l’obiettivo di rendere efficiente ed efficacia l’azione amministrativa, in quanto prive di opzioni che ne interrompono il flusso operativo, come sarebbe stato laddove, in assenza degli adempimenti richiesti, la sanzione fosse stata, ad esempio, il venir meno dell’affidamento intervenuto con conseguente revoca del contratto. Né la soluzione basata sull’applicazione di penali può essere considerata quale facile escamotage per eludere, con il semplice pagamento di una somma di danaro, l’applicazione degli obblighi previsti dalla legge. Da un lato, infatti, proprio in virtù del decreto 77 le penali possono ora giungere fino al 20% del l’importo contrattuale, in luogo del precedente 10; d’altro canto, l’applicazione delle penali può incidere ai fini della successiva partecipazione alle gare degli operatori sotto il profilo dei gravi illeciti professionali ad essi ascrivibili, tali da rendere dubbia la rispettiva integrità o affidabilità, ai sensi delle previsioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. c), del Codice dei contratti pubblici.

Nel salutare, quindi, con estremo favore le previsioni volute dal Governo all’atto della conversione del decreto semplificazioni bis, pare opportuno riportare la necessità che, all’atto dell’attivazione delle nuove previsioni, venga posta particolare attenzione oltre ad alcuni profili di coordinamento con la vigente disciplina di cui al Codice dei contratti, tanto alle modalità di predisposizione delle prescritte relazioni, quanto alla documentazione ed alla prova dei comportamenti assunti e degli adempimenti posti in essere dai soggetti di volta in volta tenuti, specie gli operatori economici, al fine di risultare adempienti.

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